Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un nuovo decreto che definisce le modalità sostanziali per la presentazione della domanda e i meccanismi per l’attribuzione di punteggi premiali e la decurtazione nel caso di sanzioni. La domanda per il rilascio della patente dovrà avvenire mediante il portale dell’Ispettorato del Lavoro.
L’impresa, per il conseguimento del documento, dovrà dimostrare, mediante autodichiarazione, di essere iscritta alla camera di commercio, di essere in possesso di DURC in corso di validità e della certificazione di regolarità fiscale.
Mediante l’autocertificazione, in cui si dichiara di avere adempito agli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro, di avere redatto il DUVRI e di avere designato, ove ne sussista l’obbligo, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La domanda potrà essere presentata da: Legale rappresentante dell’impresa, Lavoratore autonomo, o dal delegato, purché la delega risulti da atto in forma scritta.
L’accesso al portale avverrà soltanto con modalità che garantiscano l’individuazione della persona fisica che presenta la domanda. Entro cinque giorni dalla presentazione della domanda l’impresa dovrà darne comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
In attesa del rilascio della patente (disponibile in caso di esito positivo della domanda) l’impresa potrà continuare a poter operare nei cantieri, salvo una diversa comunicazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Al momento del rilascio la patente ha un punteggio pari a 30 crediti, che può essere incrementato fino a 100 con le modalità e con i requisiti che indichiamo nei prossimi paragrafi. Nel caso di revoca, la domanda potrà essere presentata solo una volta decorsi dodici mesi. Il provvedimento di sospensione della patente è adottato dall’Ispettorato del lavoro nel territotio competente nel caso del verificarsi di infortuni sul lavoro.
Il provvedimento in questione segue una doppia strada, essendo in alcuni casi obbligatorio e in altri casi discrezionale, a seconda degli esiti prodotti dall’infortunio. Nello specifico: la sospensione è obbligatoria se si verificano infortuni mortali nel cantiere, salvo diversa motivazione dell’Ispettorato. La sospensione è facoltativa se l’infortunio causa invalidità permanente o menomazioni irreversibili imputabili a colpa grave. L’Ispettorato può non adottare il provvedimento se sono comunque stati emanati provvedimenti da parte di altre autorità idonee a soddisfare le esigenze cautelari (ad esempio il sequestro preventivo).
La durata della sospensione è individuata dall’Ispettorato del Lavoro tenuto conto della gravità dell’infortunio e delle violazioni, nonché di eventuali recidive. La durata massima della sospensione è di 12 mesi, salvo che non sia accertato il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere.
L’Ispettorato avrà notizia dell’infortunio anche mediante le informazioni provenienti dall’INAIL. Sono previsti dei meccanismi che consentono di incrementare il punteggio di 30 punti rilasciato di base. Sono inoltre previsti dei meccanismi che consentono di incrementare il punteggio di 30 punti rilasciato di base, ove le imprese che operano nel settore pubblico avranno un vantaggio, in quanto il possesso dell’attestazione SOA di classifica I o II (si ricorda che la classifica III consente di operare nei cantieri senza bisogno di patente) consentirà di ottenere ulteriori punteggi premiali.
Il meccanismo di incremento è sospeso nel caso di violazioni previste dall’Allegato I-bis del D. Lgs. n. 81 del 2008 e resta sospeso fino alla decisione definitiva sull’eventuale impugnazione. Dal momento della definitività il meccanismo di incremento resterà sospeso per tre anni, meccanismo che quindi disincentiva la proposizione del ricorso giurisdizionale potendo determinare una sospensione ad libitum nelle more della definizione del giudizio.
L’impresa potrà comunque ottenere la possibilità di disporre di incrementi se procede all’asseverazione del MOG dopo la notifica del verbale di accertamento. Nel caso di fusione delle imprese verrà attribuito al nuovo soggetto un punteggio maggiore posseduto dalle imprese che prendono parte ai processi di trasformazione.