DECRETO MILLE PROROGHE E APPALTI PNNR

Estensione delle disposizioni del decreto semplificazioni fino al 30 giugno 2024. Il decreto mille proroghe è una legge approvata annualmente dal Parlamento italiano che proroga la validità di numerose disposizioni normative e finanziarie in attesa di essere modificate o sostituite. Si tratta di un provvedimento molto complesso e variegato che riguarda diversi settori, come l’ambito economico, fiscale, sociale e amministrativo. Viene approvato di solito alla fine dell’anno per evitare l’obsolescenza di alcune leggi e garantire la continuità delle norme in vigore.

 

Dal 1° luglio 2023, il Codice dei contratti pubblici prevede delle regole speciali per gli appalti finanziati con fondi del PNRR e del PNC. Queste regole si applicano anche dopo questa data
Queste specifiche disposizioni legislative sono finalizzate ad agevolare e semplificare la realizzazione dei vari obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018

In particolare, Il D.L. 13/2023 prevedeva che fino al 31 dicembre 2023 fossero in vigore le disposizioni degli articoli 1, 2 (escluso il comma 4), 5, 6 e 8 del decreto-legge 76/2020, convertito dalla legge 120/2020, e degli articoli 1 (commi 1 e 3) del decreto-legge 32/2019, convertito dalla legge 55/2019, per gli appalti legati al PNRR. La norma in questione, in sostanza, garantiva per i soli affidamenti finanziati con fondi PNRR un’ultrattività di alcune norme del Decreto Semplificazioni anche oltre il 30 giugno 2023. 

Con il D.L. del 30 dicembre 2023, n. 215, il legislatore ha deciso di prolungare l’applicazione di alcune disposizioni contenute nel Decreto Legge 76/2020 e successive modifiche fino al 30 giugno 2024.

Questa proroga riguarda specificamente gli affidamenti finanziati con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale di Coesione (PNC).
Di conseguenza, qualora un’amministrazione avesse la necessità di procedere all’affidamento diretto di un contratto finanziato, in tutto o in parte, con fondi PNRR, anche dopo il 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2024, dovrà fare riferimento alla disposizione di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii..

Per gli affidamenti finanziati con fondi PNRR avviati dopo il 1° luglio 2023 troveranno applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 per tutto quanto non espressamente disciplinato dal D.L. 76/2020 (agli artt. 1, 2 e 8) e dal D.L. 77/2021.