La Corte di Giustizia europea con una sentenza nella causa tra l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) e il Comune di Ginosa ha respinto la domanda del Comune di Ginosa che intendeva rinnovare le concessioni di 12 mesi nella causa C-348/22, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Italia), con ordinanza dell’11 maggio 2022, pervenuta in cancelleria il 30 maggio 2022, nel procedimento Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro Comune di Ginosa nei confronti di: l’Angolino Soc. coop., Lido Orsa Minore di AB, La Capannina Srl, Sud Platinum Srl, Lido Zanzibar Srl, Poseidone Srl, Lg Srls, Lido Franco di GH & C. Snc, Lido Centrale Piccola Soc. Coop. arl, Bagno Cesena Srls, E.T. Edilizia e Turismo Srl, Bluserena Spa, Associazione Pro loco «Luigi Strada», M2g Raw Materials SpA, JF, D.M.D. Snc di CD & C. Snc, Ro.Mat., di MN & Co Snc, Perla dello Jonio Srl, Ditta individuale EF, Associazione Dopolavoro Ferroviario Sez. Marina di Ginosa, Al Capricio Bis di RS, LB, Sib Sindacato Italiano Balneari, Federazione Imprese Demaniali. “Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente”.
I giudici nazionali e le autorità amministrative “sono tenuti ad applicare le norme pertinenti di diritto dell’Unione, disapplicando le disposizioni di diritto nazionale non conformi alle stesse”, afferma la Corte. Il diritto Ue indica, infatti, che “per l’assegnazione di concessioni di occupazione del demanio marittimo, gli Stati membri devono applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali”. L’autorizzazione è rilasciata “per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico”. Lo Stato italiano ha recepito queste norme e con una legge del 2018 ha previsto che “le concessioni in essere fossero prorogate fino al 31 dicembre 2033″. Con una delibera del 24 dicembre 2020 il Comune di Ginosa ha dunque prorogato “le concessioni di occupazione del demanio marittimo nel suo territorio”, ossia per gli stabilimenti balneari ad esempio. A quel punto l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha notificato al Comune un parere motivato, ricordandogli “l’obbligo di una previa procedura ad evidenza pubblica e rilevando che le disposizioni nazionali di proroga automatica delle concessioni dovevano essere disapplicate”. Il Comune di Ginosa non si è adeguato al suo parere e quindi l’Agcm ha portato al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia “un ricorso diretto all’annullamento della delibera del Comune di Ginosa”. Il Tribunale ha quindi fatto ricorso alla Corte Ue sulla compatibilità delle norme nazionali con la direttiva 2006/123 sui servizi nel mercato interno. Ecco la sentenza definitiva che impone “ L’obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente ” .